La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità

Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della Legge 104, relativamente allo stato di handicap.

Per tutte le informazioni generali vi invitiamo a fare riferimento al nostro speciale dedicato alla Legge 104 mentre vediamo ora nel dettaglio di chiarire quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta la Legge 104/92 art. 3 comma 1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità.

L’art. 3 comma 1, infatti, definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e si differenzia dall’art. 3 comma 3 perché quest’ultimo specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.

Riepiloghiamo quindi sinteticamente le agevolazioni per persone disabili con Legge 104 art. 3 comma 1.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Chi rientra nel comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche e indennità specifiche che invece sono previste per gli invalidi civili, o per chi presenta certificazione di cecità civile o sordomutismo.
Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19%, che sono stati versati per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare.

SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA
La normativa prevede che possono godere della deduzione delle spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico (anche fisioterapisti), sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiamo a carico fiscalmente.

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’art. 21 della Legge 104/92 stabilisce che alla persona con handicap (anche senza connotazione di gravità), con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.

AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO
Sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria, intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (sordi e ciechi) sono previste una serie di agevolazioni, differenti a seconda della percentuale d’invalidità, della patologia e del reddito per cui rimandiamo alla pagina dedicata all’interno del nostro speciale Guida alle agevolazioni fiscali disabili.
Nello specifico di certificati di invalidità con Legge 104/92 art. 3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).

ACQUISTO SUSSIDI TECNICI INFORMATICI
Le agevolazioni, nel caso in cui al certificato di handicap o invalidità sia associato anche una specifica prescrizione, valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite l’applicazione dell’IVA agevolata. La spesa potrà essere poi detratta nella dichiarazione dei redditi.
Rientrano in questa categoria, per esempio, computer, telefono con vivavoce, sussidi che permettono l’elaborazione grafica o scritta e tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione rapporta alla vita quotidiana.

ACQUISTO/EROGAZIONE AUSILI MEDICI
All’acquisto di ausili destinati a persone invalide viene applicata l’IVA agevolata al 4%, in alcuni casi, inoltre, è possibile detrarre la spesa nella dichiarazione redditi nella misura del 19%.

In aggiunta, per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, dietro specifica prescrizione medica, è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi e ausili correlate al tipo di minorazione accertata.

QUALI DIRITTI GARANTISCE LA LEGGE 104 ALLE PERSONE DISABILI:

 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutte le agevolazioni fiscali alle quali ha diritto una persona invalida, alla quale sia stato riconosciuto lo stato di handicap (con o senza gravità), in base alla Legge 104

Nel testo originario della legge 104/92, le agevolazioni fiscali erano indicate nell’articolo 32. Questo è stato successivamente abrogato dal decreto legge n. 330 del 1994, convertito con modifiche dalla legge 473/94.

 

Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap, dunque, sussistono tuttora, e vanno dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

E ancora: Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione.

Prevista anche la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

Iva agevolata e detrazione d’imposta anche per l’acquisto di un’auto.

 

AGEVOLAZIONI CON ART.3 COMMA 1 DELLA LEGGE 104

La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità

La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità

 

Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della Legge 104, relativamente allo stato di handicap.

 

Per tutte le informazioni generali vi invitiamo a fare riferimento al nostro speciale dedicato alla Legge 104 mentre vediamo ora nel dettaglio di chiarire quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta la Legge 104/92 art. 3 comma 1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità.

 

L’art. 3 comma 1, infatti, definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e si differenzia dall’art. 3 comma 3 perché quest’ultimo specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.

 

Riepiloghiamo quindi sinteticamente le agevolazioni per persone disabili con Legge 104 art. 3 comma 1.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chi rientra nel comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche e indennità specifiche che invece sono previste per gli invalidi civili, o per chi presenta certificazione di cecità civile o sordomutismo.

Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19%, che sono stati versati per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare.

 

SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA

La normativa prevede che possono godere della deduzione delle spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico (anche fisioterapisti), sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiamo a carico fiscalmente.

 

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’art. 21 della Legge 104/92 stabilisce che alla persona con handicap (anche senza connotazione di gravità), con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.

 

AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO

Sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria, intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (sordi e ciechi) sono previste una serie di agevolazioni, differenti a seconda della percentuale d’invalidità, della patologia e del reddito per cui rimandiamo alla pagina dedicata all’interno del nostro speciale Guida alle agevolazioni fiscali disabili.

Nello specifico di certificati di invalidità con Legge 104/92 art. 3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).

 

ACQUISTO SUSSIDI TECNICI INFORMATICI

Le agevolazioni, nel caso in cui al certificato di handicap o invalidità sia associato anche una specifica prescrizione, valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite l’applicazione dell’IVA agevolata. La spesa potrà essere poi detratta nella dichiarazione dei redditi.

Rientrano in questa categoria, per esempio, computer, telefono con vivavoce, sussidi che permettono l’elaborazione grafica o scritta e tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione rapporta alla vita quotidiana.

 

ACQUISTO/EROGAZIONE AUSILI MEDICI

All’acquisto di ausili destinati a persone invalide viene applicata l’IVA agevolata al 4%, in alcuni casi, inoltre, è possibile detrarre la spesa nella dichiarazione redditi nella misura del 19%.

 

In aggiunta, per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, dietro specifica prescrizione medica, è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi e ausili correlate al tipo di minorazione accertata.

 

I PERMESSI LAVORATIVI

Chi può usufruire dei permessi lavorativi da legge 104 per assistere un familiare disabile? Vediamo procedure e normativa

Parliamo dei corsiddetti permessi legge 104: così chiamati perchè la Legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la Legge 104/1992 all’articolo 33. Tale legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone disabili e per le persone gravemente disabili stesse.

 

*** 18 marzo 2020 – Segnaliamo importanti aggiornamenti relativi ai permessi connessi alla Legge 104, introdotti eccezionalmente per far fronte alla situazione di emergenza a causa dell’epidamia da COVID-19. Per questi aggiornamenti vi rimandiamo alla pagina AUMENTO PERMESSI LEGGE 104 ***

 

 

I familiari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell’attività lavorativa godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili.

 

CHI PUÒ OTTENERE I PERMESSI

In ASSENZA DI RICOVERO della persona con handicap grave (legge 104 articolo 3 comma 3) da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa:

–    Il genitore

–    Il coniuge

–    la parte dell’unione civile, la parte della coppia di fatto (ex legge 76/2016)

–    Il parente o l’affine entro il secondo grado (es. nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello)

–    Il parente o affine entro il terzo grado (es. zii e bisnonni) qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

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– I permessi da Legge 104 per conviventi e unioni civili

 

 

Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino.

– Il lavoratore disabile

 

I permessi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. In quest’ultimo caso, però, solo nell’ipotesi di figli disabili minorenni.

 

ATTENZIONE: dal 13 agosto 2022 è possibile, da parte di più familiari, fruire dei permessi per assistere una medesima persona con disabilità grave. La novità è conteuta nel decreto legislativo n.105/2022 (Ne parliamo qui)

 

 

La legge n. 53/2000, istitutiva dei congedi parentali, e il successivo Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità , Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, hanno introdotto modifiche di rilievo all’art. 33, che disciplinava proprio i permessi lavoratici per i familiari delle persone disabili.

 

Perchè il genitore possa usufruire dei permessi il bambino:

 

1- deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave accertata dalle Commissioni mediche Asl oppure, in via provvisoria, nel caso in cui questa non sia stata ancora ottenuta, della certificazione di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’Asl da cui è assistito l’interessato

 

2- non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto o in un altro centro di assistenza. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, e in alternativa a prolungamento del congedo parentale, è possibile richiedere al datore di lavoro un permesso giornaliero retribuito di due ore (o di un’ora, nel caso di part-time)

I due benefici sono fra loro alternativi e non sono riconosciuti alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici a domicilio e a quelle domestiche. I permessi sono fruibili, in alternativa, anche dal padre, se lavoratore dipendente. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente il beneficio può essere goduto dal padre.

I permessi orari sono retribuiti e valgono ai fini del computo dell’anzianità di servizio ma sono esclusi agli effetti delle ferie, tredicesima mensilità e gratifica natalizia.

 

Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese. Il permesso è utilizzabile anche in via continuativa, ma nell’ambito del mese lavorativo. Esso è retribuito ed è coperto da contributi figurativi utili al raggiungimento della pensione.

Il presupposto per la concessione dei permessi giornalieri è che la persona disabile sia affetta da handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati o altri centri.

I permessi giornalieri spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto: vi ha diritto, quindi, il lavoratore padre, se la moglie è casalinga o disoccupata, o la lavoratrice madre, se il padre è lavoratore autonomo.

 

Dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età , i permessi potranno essere utilizzati a condizione che la persona disabile, e chi fruisce dei permessi, convivano e l’una sia assistita in via continuativa ed esclusiva dall’altro. I permessi di tre giorni mensili possono essere concessi anche ai familiari (parenti o affini entro il terzo grado), anche nell’ipotesi in cui il familiare non sia convivente con la persona disabile, purché costui assista la persona disabile con continuità . I permessi vengono concessi solo se non esistono altri familiari conviventi in grado di assistere la persona disabile.

 

 

I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore disabile che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:

 

  1. a) il disabile abbia effettiva necessità , valutata da un medico della sede Inps competente, di essere assistito dal familiare convivente lavoratore;
  2. b) nel nucleo familiare non esista un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.

 

La persona disabile, lavoratrice dipendente, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre al mese), frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità .

I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese: il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese tre giorni di permesso e nel mese successivo due ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese tre giorni e due ore.

 

CURE E RIABILITAZIONE

La legge 104 stabilisce le modalità con le quali devono essere garantiti alcuni servizi alle persone con disabilità alle quali sia stato riconosciuto lo status di handicap. Vediamo i principali interventi socio-sanitari previsti

Riportiamo i riferimenti della legge 104/92 relativi agli interventi socio-sanitari destinati alle persone con handicap e alle loro famiglie.

 

Art. 5: “Principi generali per i diritti della persona handicappata”

Rimozione delle cause invalidanti e corrispettiva promozione dell’autonomia e dell’integrazione sociale attraverso varie iniziative:

– Sviluppare la ricerca in vari campi, coinvolgendo istituzioni pubbliche e private, come pure la persona handicappata e la famiglia.

– Assicurare la prevenzione attraverso la diagnosi e la terapia prenatale.

– Garantire l’immediato intervento dei servizi terapeutici e riabilitativi così da permettere il recupero garantito dalle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili, e mantenere possibilmente la persona handicappata nel suo contesto familiare.

– Fornire alla famiglia supporto anche sotto forma di adeguate informazioni per comprendere la situazione di handicap.

– Coinvolgere la famiglia, come pure la comunità e la persona con handicap, nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari.

– Attivare, nei confronti dei bambini, le varie forme di prevenzione per evitare o contrastare la minorazione, e per limitare e superare i danni che questa può comportare.

– Attuare il decentramento territoriale dei servizi per la persona handicappata, garantendo la scelta di quelli più idonei anche fuori dalla circoscrizione territoriale.

– Garantire sostegno psicologico, psicopedagogico, aiuto personale, tecnico e, se necessario anche economico, alla persona handicappata e alla sua famiglia, per raggiungere l’autonomia e l’integrazione sociale.

– Organizzare iniziative di informazione sull’handicap rivolte a tutta la popolazione.

– Promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale.

 

 

Art 6: “Prevenzione e diagnosi precoce”

Tra i compiti attribuiti alle regioni per prevenire e diagnosticare precocemente eventuali menomazioni rientrano:

– l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione su cause e conseguenze dell’handicap. Vengono fornite anche informazioni sulla prevenzione nelle varie fasi di sviluppo della vita.

– La garanzia di parti rispettosi dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro.

– L’individuazione e la rimozione dei fattori causa di possibili malformazioni congenite e di patologie invalidanti, sia negli ambienti di vita che di lavoro.

– L’attivazione di servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire malattie genetiche che possono causare handicap.

– Il controllo periodico delle gravidanze per individuare e trattare eventuali patologie.

– L’assistenza intensiva per le gravidanze, i parti e le nascite a rischio.

– L’accertamento nel periodo neonatale per la diagnosi di eventuali malformazioni. Obbligo di controlli per individuare e trattare tempestivamente l’ipotiroidismo congenito, la fenilchetonuria e la fibrosi cistica.

– La prevenzione permanente rivolta ai bambini, anche con l’aiuto delle scuole, per accertare l’inesistenza  o l’insorgenza di malattie invalidanti. A questo proposito, è prevista una serie periodica di controlli medici.

– Interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per escludere le nocività nell’ambiente ed evitare gli infortuni, sia nell’ambiente di vita che di lavoro.

 

Lo Stato promuove misure di profilassi per prevenire ogni forma di handicap. Tra le attività , la vaccinazione contro la rosolia.

 

Art. 7: “Cura e riabilitazione”

Prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro sono alla base della cura e della riabilitazione della persona handicappata.

A questo proposito, il Servizio Sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

– gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona con handicap, oltre a quelli riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni o residenziali

– la fornitura e la riparazione degli strumenti necessari a trattare le menomazioni.

Le regioni, dal canto loro, si impegnano a informare sui servizi e sugli ausili presenti sul territorio sia nazionale che estero

 

LEGGE 104 E DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE

La legge 104 promuove l’istruzione come tramite per l’integrazione sociale della persona con handicap, ribadendo che l’istruzione deve essere un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all’università

L’istruzione come tramite per l’integrazione sociale della persona handicappata: questo concetto è ribadito in più punti all’interno della legge 104/92.

 

 

L’ARTICOLO 8, ad esempio, sottolinea l’importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione, e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. Ritiene necessario, poi, estendere l’attività educativa con proposte extrascolastiche.

 

L’ARTICOLO 12 ribadisce che l’struzione deve essere un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all’università.

Tra i commi, si prevede che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale preposto alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il profilo, sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate.

Realizzato dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme al personale insegnante specializzato della scuola, e con la collaborazione dello studente e della famiglia, il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, come pure periodicamente durante le scuole superiori.

Per gli studenti in età scolare e costretti temporaneamente ad assenze perché ricoverati, si prevede l’organizzazione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.

 

L’ARTICOLO 13, ribadendo l’importanza del coordinamento tra scuole, servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e culturali, cita poi due casi in particolare: l’integrazione nelle università e negli asili nido.

– Nel caso degli atenei, si stabilisce la programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona che al piano di studio individuale. Si sottolinea anche l’importanza degli interpreti per venire incontro agli studenti sordi. Sussidi tecnici, didattici e servizi di tutorato vengono poi previsti nelle università , nei limiti del loro bilancio  e  delle  risorse destinate alla copertura  di queste attività .

– Nel caso degli asili nido, si prevede che le unità sanitarie locali possano adeguarne l’organizzazione e il funzionamento per avviare precocemente il recupero e la socializzazione dei bambini con handicap. A questo obiettivo contribuisce anche l’assegnazione di insegnanti e assistenti specializzati. La loro presenza, comunque, deve essere garantita nelle scuole di ogni ordine e grado, come sottolinea l’articolo in più punti.

 

L’ARTICOLO 14 è dedicato proprio al ruolo degli insegnanti di sostegno.

Si punta l’attenzione sull’importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap, come pure di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l’esperienza scolastica dello studente disabile.

Gran parte dell’articolo, poi, fornisce indicazioni sui piani di studio che gli aspiranti docenti devono seguire per essere abilitati all’attività didattica di sostegno.

 

Sempre in fatto di organizzazione, l’ARTICOLO 15 prevede l’istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi hanno il compito di collaborare nelle attività organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento.

 

Per quanto riguarda la valutazione dello studente, l’ARTICOLO 16 stabilisce che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno.

Lo stesso articolo si sofferma poi sugli esami del rendimento dello studente. Nella scuola dell’obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell’alunno in rapporto al suo livello iniziale.

Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L’alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari.

All’università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d’esame e con l’ausilio del servizio di tutorato.

 

L’ARTICOLO 17 considera invece la situazione degli alunni disabili nei centri di formazione professionale. Questi centri, siano essi pubblici o privati, devono tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli alunni con handicap.

Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base anche del piano educativo individualizzato.

 

Per conoscere il contenuto intero degli articoli citati in questa pagina, potete consultare il testo completo della legge 104/92.

 

LAVORO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA

La legge 104 garantisce al lavoratore con disabilità e ai familiari che lo assistono alcune tutele: vediamo quali

“L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante […] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro […]”.

Così si legge in uno stralcio dell’articolo 8 della legge 104/92.

 

LA LEGGE DEDICATA AL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI: LA LEGGE 68/99

La legge che tutela i disabili per quanto riguarda l’inserimento lavorativo è la Legge 68/99, intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, attuata dal DPR 333/2000.

Nella legge 68/99 si prevedono tutte le varie misure a sostegno dell’occupazione lavorativa delle persone disabili come:

– il collocamento mirato

– le quote di assunzione riservate ai disabili e obbligatorie per le aziende

– le prassi di avviamento al lavoro

– gli incentivi alle aziende che assumono lavoratori disabili

NB: DA NOTARE CHE SU TUTTI QUESTI PUNTI IL DECRETO ATTUATIVO DEL JOBS ACT DEL 2015 HA APPORTATO INTERESSANTI MODIFICHE; POI CORRETTE ULTERIORMENTE DAL D.LGS 185/2016.

 

Al 2017 questa è la situazione relativamente alle assunzioni dei lavoratori disabili.

 

In quest’ultimo periodo, poi, sta prendendo sempre più piede una nuova figura professionale che dovrà facilitare l’incontro delle esigenze del lavoratore disabile con quelle del datore di lavoro e dei colleghi, accompagnando la persona disabile all’interno dell’azienda nella maniera più serena possibile: stiamo parlando del Disability Manager.

 

I FONDI A DISPOSIZIONE:

Su quest’ultimo punto ricordiamo che la Legge 68/99 ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, sul quale vengono stanziati ogni anno un ammontare di euro, da una parte versati all’INPS perchè li converta in incentivi alle aziende, dall’altra destinati a progetti di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

 

Anche l’INAIL è in prima linea per il sostegno al reinserimento lavorativo dei disabili finanziando interventi:

– per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche

– per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro

– per la formazione dei lavoratori su queste tematiche

 

IN CASO DI DISABILITÀ SOPRAVVENUTA:

La legge 68/99, inoltre, tutela anche quei lavoratori che siano divenuti disabili in un momento successivo all’assunzione per una disabilità sopravvenuta indipendentemente dal lavoro che si svolge o, viceversa, per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale.

In tutti questi casi il datore di lavoro non può licenziare il dipendente divenuto disabile ma deve indirizzarlo ad una mansione alternativa.

 

E LA LEGGE 104 IN TUTTO QUESTO?

La legge 104 garantisce al lavoratore disabile alcuni diritti come:

– permessi e congedi retribuiti per lui e per i familiari che lo assistono (articolo 33) – attenzione ai controlli sull’uso di questi permessi!

– scelta prioritaria della sede di lavoro e rifiuto al trasferimento (articolo 21 e 33)

– uso di ausili necessari e tempi aggiuntivi nel sostenere le prove d’esame in concorsi pubblici o in esami per l’abilitazione alle professioni (articolo 20)

-congedo straordinario retribuito

 

La legge 104 all’articolo 18 demanda alle regioni il compito di mantenere aggiornato un albo regionale con tutti gli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività di inserimento e integrazione lavorativa delle persone con handicap.

Le stesse regioni possono provvedere con proprie leggi a disciplinare agevolazioni riservate tanto ai lavoratori disabili quanto ai datori di lavoro che li assumono.

 

L’articolo 19 si riferisce al collocamento obbligatorio e sottolinea come la valutazione per l’avviamento al lavoro della persona handicappata deve considerare la capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo la minorazione fisica o psichica.

 

CHI CONTROLLA L’USO CORRETTO DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104?

Quando si possono usare i permessi da Legge 104? Cosa rischia chi li usa indebitamente? Si rischia il licenziamento? Una sanzione? Ne parliamo qui

CHI PUÒ USUFRUIRE DEI PERMESSI – Come sappiamo per i parenti della persona disabile è possibile richiedere tre giorni lavorativi di permesso al mese per assistere la persona bisognosa, assentandosi dal lavoro ma essendo pagati ugualmente.

Nell’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, si precisa che possono richiedere questi permessi il genitore, il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado (nonni, fratelli, etc) o entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge siano deceduti o affetti da patologia invalidante (o con più di 65 anni). Se ad essere in possesso di attestazione di handicap con gravità è il lavoratore stesso, può richiedere per sé un permesso di due ore al giorno o tre giorni al mese. Da una sentenza del 23 settembre 2016 anche i conviventi oggi possono usufruire di questi permessi per assistere il compagno disabile.

 

ABUSARE DEI PERMESSI – Purtroppo non sono rari i casi di chi si approfitta indebitamente di questi permessi, utilizzando i giorni liberi per fare proprie commissioni, gite fuori porta e coltivare passioni personali, come il caso dell’uomo che partecipò ad una “serata danzante” anziché assistere la madre disabile grave.

Anche nel caso in cui ci si rechi presso l’abitazione del congiunto disabile e gli si presti assistenza ma questa non sia continuativa nell’arco temporale in cui si esplica il permesso, si tratta sempre di abuso e percezione indebita di trattamento economico.

 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – In queste situazioni si verificano le condizioni per procedere ad un licenziamento disciplinare per giusta causa da parte del datore di lavoro. E il più delle volte questo si verifica. È un licenziamento in tronco, senza neanche preavviso.

Il motivo essenziale è che si tradisce la fiducia del proprio titolare, costringendolo anche a riorganizzare le forze lavoro all’interno dell’azienda per “coprire” nostri personali sfizi che nulla hanno a che vedere con l’assistenza al malato. Questo crea uno scompenso nell’organizzazione aziendale che non è tollerabile se non giustificato.

 

SANZIONE PENALE – Oltre a ciò il lavoratore inadempiente può incorrere anche in una sanzione penale per aver percepito indebitamente dei soldi dallo Stato. Infatti essendo pagato dall’Inps (perchè l’ente previdenziale rimborsa i contributi versati anticipatamente dal datore di lavoro), il lavoratore che abusa dei permessi della legge 104, ruba soldi alla collettività. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (Art. 316-ter cod. pen.).

 

Chi può controllare dunque il lavoratore che vuole fare il furbetto?

 

CHI CONTROLLA – Essendo entrambi direttamente coinvolti; tanto il datore di lavoro quanto l’Inps stesso (in qualità di rappresentante degli interessi della collettività) possono mettere in atto tutte le operazioni che ritengono necessarie per cogliere in flagranza di reato il presunto colpevole e raccogliere prove utili a fini processuali.

 

Il datore di lavoro, dunque, è libero di incaricare altri dipendenti o ingaggiare un investigatore privato per pedinare il sospetto lavoratore e fargli foto, video. L’investigatore stesso può essere chiamato anche a testimoniare in aula qualora il dipendente contesti il materiale audio-video fornito.

Non si tratta di ledere il diritto alla privacy perchè l’obiettivo primario è tutelare il benessere dell’azienda. Il divieto dei cosiddetti controlli a distanza del lavoratore riguarda, infatti, solo il luogo di lavoro (non l’esterno) e, comunque, per i casi in cui l’indagine viene svolta per controllare la qualità della prestazione lavorativa. Diverso invece il caso della difesa del patrimonio aziendale.

Il datore di lavoro può rivolgersi anche ai Carabinieri. A riguardo bisogna tenere a mente che il reato di indebita percezione del trattamento economico è perseguibile d’ufficio e, quindi, la mera denuncia potrebbe far scattare il procedimento penale a carico del lavoratore.

 

L’Inps, invece, per suo conto, può procedere ad una segnalazione presso la Procura della Repubblica che sarà tenuta a portare avanti le indagini.

 

LEGGE 104 E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Anche l’abbattimento delle barriere architettoniche concorre all’integrazione sociale della persona handicappata: lo precisa la Legge 104. Vediamo articoli e commi che si riferiscono a opere edilizie e accessibilità

L’integrazione sociale della persona handicappata passa anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. La legge 104/92 lo precisa attraverso l’articolo 24.

Nei commi si fa riferimento a opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati, e si rimanda alle norme vigenti relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche.

 

Si indicano anche alcune fasi della procedura di esecuzione dei lavori.

In particolare, quando si comunicano i progetti al Comune, bisogna includere una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle norme in vigore relative all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Solo dopo la verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune, viene rilasciata la concessione o l’autorizzazione edilizia.

 

Per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità , il sindaco deve verificare che nel progetto siano state rispettate le regole sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

A questo proposito, lo stesso sindaco può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

 

Nel caso di opere pubbliche, l’attestazione del rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.

 

Nel caso di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è necessario presentare la dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. La verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità .

 

In caso di mancato rispetto delle norme sull’accessibilità , le opere realizzate negli edifici pubblici e aperti al pubblico vengono considerate inabitabili e inagibili. Previste sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità , e per il collaudatore.

 

Secondo l’articolo 24, poi, il Comitato per l’edilizia residenziale (CER) deve disporre che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per eliminare le barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica  costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 104/92.

 

Prendendo ancora come riferimento le norme vigenti, l’articolo 24 si sofferma anche sull’accessibilità degli spazi urbani, da realizzare attraverso percorsi adeguati, l’installazione di semafori acustici per non vedenti, e rimuovendo la segnaletica che possa ostacolare lo spostamento delle persone con handicap.

Per approfondire nel dettaglio le norme sull’accessibilità degli edifici e degli spazi urbani, vi rimandiamo al nostro speciale BARRIERE ARCHITETTONICHE.

 

La legge 104/92 sottolinea anche l’importanza di rimuovere ostacoli nelle attività sportive, turistiche e ricreative. E’ quanto specificato nell’articolo 23. Nelle attività indicate sono coinvolti regioni, comuni, consorzi di comuni, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impianti di balneazione.

 

Per gli impianti di balneazione, in particolare, si prevede che le concessioni demaniali e i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

 

Lo stesso articolo 23, poi, segnala che Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.

 

LEGGE 104 E MOBILITA’ E TRASPORTI

Quali sono i diritti delle persone in stato di handicap sul fronte della mobilità? L’articolo di riferimento è il n.26 della legge 104

L’art. 26 delle Legge 104/92 è intitolato “mobilità e trasporti collettivi”. Esso attribuisce alle Regioni le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. In questo senso le Regioni sono tenute a redigere dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane.

Sono i  comuni a dover assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutte le agevolazioni fiscali alle quali ha diritto una persona invalida, alla quale sia stato riconosciuto lo stato di handicap (con o senza gravità), in base alla Legge 104

Nel testo originario della legge 104/92, le agevolazioni fiscali erano indicate nell’articolo 32. Questo è stato successivamente abrogato dal decreto legge n. 330 del 1994, convertito con modifiche dalla legge 473/94.

 

Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap, dunque, sussistono tuttora, e vanno dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

E ancora: Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione.

Prevista anche la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

Iva agevolata e detrazione d’imposta anche per l’acquisto di un’auto.

 

IL DIRITTO DI VOTO

In quanto cittadini, le persone con disabilità hanno il diritto di esprimersi attraverso il voto, e questo diritto va garantito. Vediamo cosa stabilisce la legge 104 per gli elettori con disabilità

Per dare la possibilità a tutti di essere parte attiva del processo democratico che chiama gli elettori al voto, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni utili sulle agevolazioni che la legge prevede per consentire alle persone con disabilità di votare.

 

LE AGEVOLAZIONI CON ART.3 COMMA 1 DELLA LEGGE 104

Vediamo quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta la Legge 104/92 art. 3 comma 1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità

La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità

 

Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della Legge 104, relativamente allo stato di handicap.

 

Per tutte le informazioni generali vi invitiamo a fare riferimento al nostro speciale dedicato alla Legge 104 mentre vediamo ora nel dettaglio di chiarire quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta la Legge 104/92 art. 3 comma 1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità.

 

L’art. 3 comma 1, infatti, definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e si differenzia dall’art. 3 comma 3 perché quest’ultimo specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.

 

Riepiloghiamo quindi sinteticamente le agevolazioni per persone disabili con Legge 104 art. 3 comma 1.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chi rientra nel comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche e indennità specifiche che invece sono previste per gli invalidi civili, o per chi presenta certificazione di cecità civile o sordomutismo.

Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19%, che sono stati versati per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare.

 

SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA

La normativa prevede che possono godere della deduzione delle spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico (anche fisioterapisti), sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiamo a carico fiscalmente.

 

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’art. 21 della Legge 104/92 stabilisce che alla persona con handicap (anche senza connotazione di gravità), con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.

 

AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO

Sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria, intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (sordi e ciechi) sono previste una serie di agevolazioni, differenti a seconda della percentuale d’invalidità, della patologia e del reddito per cui rimandiamo alla pagina dedicata all’interno del nostro speciale Guida alle agevolazioni fiscali disabili.

Nello specifico di certificati di invalidità con Legge 104/92 art. 3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).

 

ACQUISTO SUSSIDI TECNICI INFORMATICI

Le agevolazioni, nel caso in cui al certificato di handicap o invalidità sia associato anche una specifica prescrizione, valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite l’applicazione dell’IVA agevolata. La spesa potrà essere poi detratta nella dichiarazione dei redditi.

Rientrano in questa categoria, per esempio, computer, telefono con vivavoce, sussidi che permettono l’elaborazione grafica o scritta e tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione rapporta alla vita quotidiana.

 

ACQUISTO/EROGAZIONE AUSILI MEDICI

All’acquisto di ausili destinati a persone invalide viene applicata l’IVA agevolata al 4%, in alcuni casi, inoltre, è possibile detrarre la spesa nella dichiarazione redditi nella misura del 19%.

 

In aggiunta, per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, dietro specifica prescrizione medica, è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi e ausili correlate al tipo di minorazione accertata.

La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità

 

Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della Legge 104, relativamente allo stato di handicap.

 

Per tutte le informazioni generali vi invitiamo a fare riferimento al nostro speciale dedicato alla Legge 104 mentre vediamo ora nel dettaglio di chiarire quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta la Legge 104/92 art. 3 comma 1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità.

 

L’art. 3 comma 1, infatti, definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e si differenzia dall’art. 3 comma 3 perché quest’ultimo specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.

 

Riepiloghiamo quindi sinteticamente le agevolazioni per persone disabili con Legge 104 art. 3 comma 1.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chi rientra nel comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche e indennità specifiche che invece sono previste per gli invalidi civili, o per chi presenta certificazione di cecità civile o sordomutismo.

Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19%, che sono stati versati per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare.

 

SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA

La normativa prevede che possono godere della deduzione delle spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico (anche fisioterapisti), sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiamo a carico fiscalmente.

 

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’art. 21 della Legge 104/92 stabilisce che alla persona con handicap (anche senza connotazione di gravità), con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.

 

AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO

Sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria, intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (sordi e ciechi) sono previste una serie di agevolazioni, differenti a seconda della percentuale d’invalidità, della patologia e del reddito per cui rimandiamo alla pagina dedicata all’interno del nostro speciale Guida alle agevolazioni fiscali disabili.

Nello specifico di certificati di invalidità con Legge 104/92 art. 3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).

 

ACQUISTO SUSSIDI TECNICI INFORMATICI

Le agevolazioni, nel caso in cui al certificato di handicap o invalidità sia associato anche una specifica prescrizione, valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite l’applicazione dell’IVA agevolata. La spesa potrà essere poi detratta nella dichiarazione dei redditi.

Rientrano in questa categoria, per esempio, computer, telefono con vivavoce, sussidi che permettono l’elaborazione grafica o scritta e tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione rapporta alla vita quotidiana.

 

ACQUISTO/EROGAZIONE AUSILI MEDICI

All’acquisto di ausili destinati a persone invalide viene applicata l’IVA agevolata al 4%, in alcuni casi, inoltre, è possibile detrarre la spesa nella dichiarazione redditi nella misura del 19%.

 

In aggiunta, per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, dietro specifica prescrizione medica, è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi e ausili correlate al tipo di minorazione accertata.

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